Cos'è e perché capita

Quando il distributore non riesce a trasmettere al fornitore la lettura reale del contatore (per malfunzionamento della tele-gestione, copertura radio scarsa, contatori vecchi), il fornitore emette la bolletta basata su consumi stimati. La stima usa lo storico dei consumi e i parametri standard del profilo tariffario.

Quando finalmente arriva la lettura reale, il fornitore confronta i metri cubi (o kWh) effettivamente consumati con quelli stimati e fatturati nei mesi precedenti. La differenza si concentra in un'unica bolletta: il conguaglio. Se la stima era inferiore al reale, ricevi un conguaglio a debito; se era superiore, ricevi un credito accreditato in bolletta.

Tipologie di conguaglio
Situazione Cosa appare in bolletta
Stima inferiore al reale Conguaglio a debito (cifra in più)
Stima superiore al reale Conguaglio a credito (cifra in meno)
Stima coincidente Nessun conguaglio

Il conguaglio è una procedura prevista dal sistema di fatturazione regolato da ARERA. Non è una decisione discrezionale del fornitore.

Prescrizione: 2 anni per i conguagli

Per i conguagli energetici la legge fissa una prescrizione di 2 anni (Legge 205/2017). Oltre questo termine, il fornitore non può più pretendere il pagamento, anche se la bolletta è formalmente corretta. È una tutela introdotta per limitare i "maxi-conguagli" su periodi molto lontani nel passato, su cui il cliente non aveva modo di sapere che si stavano accumulando consumi stimati al ribasso.

Il termine dei 2 anni decorre dalla data della bolletta o della comunicazione contenente la rettifica. Se ricevi un conguaglio relativo a periodi che superano questo termine, puoi presentare reclamo formale per la cancellazione della parte prescritta.

Diritto alla rateizzazione

Per i conguagli particolarmente pesanti, ARERA garantisce il diritto alla rateizzazione. Il diritto scatta automaticamente quando l'importo del conguaglio supera il 150% del consumo medio fatturato nelle bollette precedenti.

La rateizzazione si richiede direttamente al servizio clienti del fornitore, di norma tramite telefonata o area clienti. Il piano standard prevede rate spalmate su un periodo proporzionato all'arretrato (di solito 6-12 mesi). Sottoscrivendo il piano, gli interessi di mora si interrompono e l'eventuale procedura di sospensione resta sospesa.

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Come evitare conguagli pesanti

La prevenzione del conguaglio è importante e ha due strumenti principali.

Autolettura periodica del gas: invia la lettura reale al fornitore entro la finestra di lettura indicata in bolletta, di solito una volta a bimestre o trimestre. Sui contatori gas la tele-gestione fallisce con una certa frequenza, l'autolettura tiene il sistema in pari. Sui canali Iren, Enel, ENI Plenitude e altri grandi fornitori, l'autolettura si può fare via app, area clienti web, o numero verde dedicato.

Monitoraggio bollette: controlla periodicamente che il tipo di lettura indicato in bolletta sia "Reale" e non "Stimato" o "Acconto". Se vedi più stime consecutive, fai un'autolettura per riportare il sistema su dati reali.

Domande frequenti sul conguaglio

Confronta la lettura reale indicata nel conguaglio con quella attuale del contatore. Se è coerente, il conguaglio è quasi sicuramente corretto. Confronta poi i consumi totali fatturati (stime precedenti + conguaglio) con quelli storici dell'anno precedente nello stesso periodo: dovrebbero essere allineati al tuo profilo di uso reale.

Solo se l'hai contestato formalmente per iscritto. La sola decisione di non pagare ti espone a interessi di mora e a sospensione della fornitura. Se invece l'importo è oggettivamente sbagliato, presenta reclamo formale: in attesa della risposta motivata del fornitore (entro 30 giorni per importi anomali) puoi richiedere la sospensione del pagamento dell'importo contestato.

Sì. Se il conguaglio è a credito perché le stime cumulate erano superiori al reale, il fornitore lo accredita automaticamente in bolletta come riduzione del totale dovuto. Se l'importo è significativo, puoi richiedere il rimborso diretto tramite bonifico bancario: il fornitore lo gestisce con una procedura specifica entro 60 giorni.

Per la luce, su contatori 2G la tele-gestione funziona quasi sempre: i conguagli importanti sono rari. Per il gas, dipende dalla qualità della copertura del distributore e dall'età del contatore: conguagli annuali o bi-annuali sono comuni anche su utenze "regolari".

No, cambiare fornitore non azzera la posizione contabile: il vecchio fornitore emette la bolletta di chiusura con i conguagli del periodo finale di rapporto. Questa bolletta resta a tuo carico, indipendentemente dal nuovo fornitore scelto.

Solo alle voci di consumo energetico (materia energia, oneri di rete, oneri di sistema sui consumi). Il canone TV, gli oneri fissi mensili, le accise non sono soggetti a conguaglio: si applicano per intero al periodo di fatturazione, indipendentemente dai consumi reali.