Contatore moroso: tempi e costi di riattivazione

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Può capitare di dimenticarsi di provvedere al pagamento di una bolletta. Se, però, la situazione dovesse protrarsi, il fornitore potrebbe essere costretto ad avviare l'iter per la chiusura del contatore per morosità Scopriamo insieme cosa s'intende, nello specifico, per contatore moroso e quali sono tempi e costi di riattivazione.

Cosa succede se si paga una bolletta in ritardo?

È un legittimo diritto del venditore tentare di recuperare un credito scaturito da una bolletta non pagata entro la data di scadenza indicata in fattura. La procedura prevede che la compagnia provveda a costituire il cliente in mora. In che modo? Tramite l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. In alternativa, si può utilizzare anche la Posta Elettronica Certificata (PEC).

All'interno della comunicazione che verrà inoltrata al cliente, la compagnia dovrà indicare il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento, unitamente alla data di riferimento per il calcolo del termine stesso. Andrà riportato anche il termine di decorrenza che, in caso di mancato pagamento del debito, legittimerà il fornitore a chiedere all'azienda locale di distribuzione di procedere con la sospensione della fornitura.

Quali sono i tempi per la richiesta di sospensione della fornitura?

Se non si provvederà al pagamento del debito entro il termine ultimo indicato nella comunicazione inviata dal fornitore, questi dovrà attendere ulteriori tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo e dovrà assicurarsi che siano trascorsi almeno 40 giorni solari dalla data di ricezione, da parte del cliente, della comunicazione di messa in mora prima di poter richiedere la sospensione della fornitura.

La notifica di costituzione in mora deve necessariamente specificare le modalità attraverso le quali il cliente, una volta provveduto al pagamento, dovrà darne comunicazione al fornitore. È necessario, inoltre, che la compagnia specifichi espressamente tutti i casi in cui al consumatore viene automaticamente riconosciuto un indennizzo, qualora si proceda alla sospensione della fornitura senza che siano stati rispettati i termini indicati.

Qualora la messa in mora abbia per oggetto il mancato pagamento di consumi che risalgono a più di due anni, la notifica deve contenere anche un invito a contestare la prescrizione nonché le modalità per procedere all'obiezione.

Cosa può fare il fornitore luce prima di sospendere la fornitura?

Qualora il contatore lo permetta, il fornitore ha la possibilità di mettere al corrente il consumatore dell'eventuale decisione di ridurre la potenza del misuratore del 15%. Se ciò dovesse avvenire, nel termine dei quaranta giorni dalla data di ricezione della notifica, si tiene conto, per un periodo di quindici giorni che va dal 26esimo al 40esimo giorno, anche dell'avvenuta riduzione di potenza.

Bollette pagate in ritardo: quali costi possono essere addebitati ai consumatori?

Il pagamento di una bolletta effettuato oltre le tempistiche indicate in fattura è soggetto a disposizioni differenti a seconda che l'utenza ricada nel mercato tutelato o nel mercato libero. Nel primo caso, il venditore ha il diritto di richiedere all'utente gli interessi di mora, tenendo conto dei giorni di ritardo accumulato e del tasso di riferimento stabilito dalla Bce, con una maggiorazione massima del 3,5%.

Se il cliente negli ultimi due anni ha sempre pagato le bollette entro la scadenza, in caso di ritardo di 10 giorni dovrà corrispondere soltanto il tasso d'interesse legale. Qualora il ritardo sia accompagnato dall'invio, da parte della compagnia, di una richiesta di sollecito di pagamento, le relative spese postali potrebbero essere addebitate al cliente.

Nell'ambito di una fornitura attiva nel libero mercato, il pagamento in ritardo di una bolletta mette la compagnia nelle condizioni di poter richiedere interessi di mora e spese ma solo se espressamente previsti dal contratto.

Come evitare di pagare in ritardo le bollette?

Il modo più semplice per assicurarsi il pagamento costante delle bollette prevede di scegliere come metodo di pagamento la domiciliazione bancaria. Questa opzione consente, infatti, di ricevere l'addebito di ogni fattura direttamente sul proprio conto corrente, il giorno esatto della scadenza della bolletta. Puoi attivare la domiciliazione in fase di stipula del contratto o richiederla successivamente, comunicando gli estremi del tuo conto corrente bancario e il codice IBAN.

Quanto tempo serve per riattivare un contatore chiuso per morosità?

Una volta provveduto al pagamento del debito e dopo averne dato apposita comunicazione al fornitore nelle modalità indicate all'interno della notifica di messa in mora, potrà partire l'iter per la riattivazione del contatore. Nello specifico, il venditore è obbligato a richiedere al distributore immediatamente, tramite e-mail o fax, di effettuare la riattivazione delle utente.

Quali variabili bisogna considerare?

Chiaramente, molto dipende anche dall'orario in cui l'azienda riceve dal cliente la comunicazione di avvenuto pagamento. Se la notifica perviene oltre le 18 di un giorno feriale, il fornitore è legittimato a contattare il distributore il giorno successivo. Per l'utenza del gas, se il distributore riceve la richiesta oltre le 18 del lunedì, del martedì o del mercoledì e oltre le 14 del giovedì e venerdì, questi può considerare la stessa come se fosse giunta il giorno successivo.

A questo punto, entra in gioco il distributore, il quale, una volta ricevuta la richiesta di riattivazione, avrà un giorno feriale di tempo per intervenire (sono esclusi soltanto i giorni festivi) sui contatori della luce. In caso di contatore telegestito, il termine è di un giorno lavorativo. È necessario procedere al ripristino delle forniture entro un giorno lavorativo anche qualora la compagnia abbia richiesto non la chiusura del contatore ma soltanto l'abbassamento di potenza inferiore al 15%.

Per il contatore del gas, a decorrere dalla data di ricezione della richiesta da parte del fornitore, l'azienda di distribuzione avrà due giorni feriali di tempi per provvedere alla riattivazione della fornitura.

Riattivazione in ritardo: ci sono dei rimborsi per il consumatore?

La risposta è sì. Qualora il distributore non rispetti i termini poc'anzi indicati, l'indennizzo a vantaggio del consumatore è di 35 € se la riattivazione è avvenuta entro il doppio dei termini previsti dalla normativa. Il rimborso sale a 70 € se il contatore è stato riattivato entro il triplo delle tempistiche previste. Qualora venisse oltrepassato anche quest'ultimo termine, l'indennizzo aumenterebbe automaticamente a 105 €.

Quando una fornitura non può essere sospesa?

Esistono dei casi in cui, anche in presenza di morosità, una fornitura non può essere sospesa. Si parla, a tal proposito, di clienti non disalimentabili. Basti pensare, ad esempio, a quelle persone che, per continuare a vivere, sono collegate ad apparecchiature salvavita. Stesso discorso per tutti coloro che sono stati identificati attraverso il Piano di Emergenza per la sicurezza del servizio elettrico. Infine, ci sono strutture, sia pubbliche sia private, le quali, in virtù delle attività di assistenza offerte, non possono essere disalimentate. È il caso di:

  • Ospedali;
  • Case di cura;
  • Case di riposo;
  • Istituti scolastici;
  • Istituti penitenziari.

Ci sono altri casi in cui non si può procedere alla sospensione della fornitura, indipendentemente dal fatto che si tratti di clienti disalimentabili o meno. Ad esempio, il venerdì, il sabato, nei giorni festivi e in quelli prefestivi non possono essere staccate le utenze. Se il cliente non ha ricevuto apposita comunicazione di messa in mora, nelle modalità e nei tempi minimi stabiliti da ARERA, non si può disattivare il contatore. Lo stesso vale anche nel caso in cui il cliente ha pagato la bolletta e lo ha comunicato al fornitore, utilizzando una delle modalità indicate nella notifica di messa in mora.

Contatore moroso e reclami: cosa c'è da sapere?

Può capitare che un cliente esponga un reclamo per contestare al fornitore la fatturazione di importi anomali o per risalire ai consumi effettivi, dopo che sia stato accertato dal distributore il cattivo funzionamento del contatore. Ebbene, la richiesta di sospensione della fornitura dovrà giocoforza essere preceduta da una risposta motivata al reclamo. Questo divieto non si applica per i reclami nei quali l'importo anomalo contestato non supera i 50 euro e per i reclami che il consumatore ha inviato dopo che siano trascorsi più di dieci giorni dal termine stabilito dal fornitore per il saldo della bolletta dal presunto importo anomalo.

Quando si sottoscrive un contratto luce e gas, spesso le compagnie richiedono il pagamento di un deposito cauzionale che dovrà, poi, essere restituito al consumatore. Il contatore, però, non può essere disattivato se l'importo della bolletta da saldare sia uguale o più basso rispetto alla cauzione versata. Ad esempio, se la bolletta che devi saldare è pari a 50 euro ma la cauzione è di 60 euro il fornitore non potrà agire per disalimentare il contatore.

Infine, non è possibile disattivare le utenze quando la morosità ha per oggetto servizi differenti dalla fornitura di gas e/o energia elettrica nonché pagamenti per il quale non è stato fatto specifico cenno all'interno del contratto di vendita.

Sospensione e riattivazione del contatore moroso: i costi

Oltre al saldo delle bollette morose, ci sono altri costi che i consumatori devono sostenere affinché il contatore possa essere riattivato. Si tratta di spese che potrebbero variare a seconda della tipologia di utenza coinvolta e del mercato in cui ricade il contratto sottoscritto. Per le forniture luce del mercato tutelato, la riattivazione del contatore richiede il pagamento delle seguenti spese:

  • Contributo fisso di 25,10 € (c'è una riduzione del 50% in caso di contatore telegestito;
  • Oneri amministrativi pari a 23 €, legati all'abbassamento della potenza o alla sospensione della fornitura;
  • Contributo fisso di 23 € per il ripristino della potenza o per la riattivazione della fornitura.

Se, prima della sospensione, è stata ridotta la potenza, il contributo fisso va versato una sola volta. Anche nell'ambito del mercato libero dell'energia elettrica c'è da pagare un contributo fisso di 25,10 €, scontato del 50% se disponi di un contatore con lettura dei dati da remoto. Inoltre, potrebbero essere addebitate le spese di commercializzazione, se espressamente previsto dal contratto stipulato con il fornitore.

Per quanto concerne la fornitura del gas, il fornitore ha diritto a chiedere all'utente il pagamento delle spese sostenute prima per la disattivazione e, successivamente, per la riattivazione. Ricordiamo, inoltre, che i costi di riattivazione fanno capo ad una sorta di tariffario stabilito dalla concessione vigente nell'ambito dei servizi di distribuzione.

Sospensione e/o riduzione della potenza: quando spetta un indennizzo al consumatore?

Il fornitore può ritrovarsi nella posizione di dover corrispondere un indennizzo al consumatore, qualora la procedura di sospensione e/o abbassamento di potenza non venga svolta in ottemperanza alla normativa vigente. Al cliente spetta un rimborso di 30 € in caso di invio della notifica di messa in mora ad un indirizzo errato. Ci sono altri quattro casi in cui, invece, l'indennizzo è pari a 20 €:

  1. Quando la richiesta di sospensione della fornitura viene effettuata prima che siano trascorsi i 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo per il saldo della morosità;
  2. Quando il venditore non ha le prove che accertano il giorno d'invio della raccomandata e il termine ultimo per il pagamento indicato nella notifica di messa in mora era inferiore ai 20 giorni solari dalla sua emissione;
  3. Quando, oltre a non poter fornire prove della data d'invio della raccomandata, il venditore ha spedito la notifica di messa in mora oltre i 3 giorni lavorativi dalla data della sua emissione;
  4. Quando, pur essendo il venditore in grado di documentare la data d'invio della PEC o della raccomandata, il termine ultimo per il saldo della morosità indicato nell'apposito avviso era inferiore ai 15 giorni solari dall'invio della raccomandata o a 10 giorni solari dalla ricevimento della notifica di consegna tramite Posta Elettronica Certificata.

È compito del fornitore provvedere alla corresponsione degli indennizzi entro otto mesi dall'avvenuta sospensione o riduzione di potenza.

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