A quale detrazione hai diritto

Sul bonus condizionatore esistono due binari principali: il bonus ristrutturazione al 50% e l'ecobonus al 65%. Quale dei due si applica al tuo caso dipende dal tipo di intervento e dalla classe energetica del nuovo apparecchio. Sotto trovi una sintesi.

Confronto tra i due regimi di detrazione applicabili al condizionatore
Regime Aliquota Quando si applica
Bonus ristrutturazione 50% Acquisto + installazione abbinato a interventi di ristrutturazione
Ecobonus 65% Sostituzione di un impianto preesistente con uno a pompa di calore ad alta efficienza
Bonus mobili abbinato 50% Solo se la ristrutturazione è in corso o terminata da poco, su tetto di spesa dedicato

Tetti di spesa e aliquote possono essere aggiornati di anno in anno dalle leggi di bilancio. Verifica sempre le condizioni in vigore al momento dell'intervento.

I requisiti tecnici dell'apparecchio

Per l'ecobonus al 65% serve installare un climatizzatore a pompa di calore in sostituzione di un impianto preesistente. La classe energetica minima richiesta è A+ in raffrescamento (A++ per dispositivi a inverter). L'apparecchio deve avere efficienza certificata e attenersi alle prescrizioni tecniche pubblicate da ENEA.

Per il bonus ristrutturazione al 50% i requisiti sono meno stringenti, ma l'intervento deve rientrare in una pratica di ristrutturazione più ampia (ad esempio, rifacimento dell'impianto elettrico, ridistribuzione degli spazi). L'acquisto isolato di un condizionatore "stand alone" è ammesso solo nell'ambito di un cantiere già aperto.

Come pagare per non perdere la detrazione

La forma di pagamento è il punto critico: una pratica sbagliata fa perdere la detrazione anche su interventi formalmente idonei. Le regole valide per tutti i bonus edilizi sono.

  • obbligo di bonifico parlante: bonifico bancario o postale che riporta nelle causale la legge di riferimento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA del fornitore;
  • conservazione di fattura con dettaglio dell'intervento e dichiarazione di conformità dell'impianto;
  • per l'ecobonus, comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori (procedura telematica);
  • conservazione documentale per 10 anni dalla fine dei lavori, in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

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Sconto in fattura e cessione del credito

In alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, fino a quando previsto dalla normativa esistono due strade.

Lo sconto in fattura consente di applicare lo sconto direttamente sul prezzo finale dell'intervento. Il venditore o installatore anticipa la detrazione e poi la recupera come credito fiscale verso l'Agenzia delle Entrate. La cessione del credito permette invece di trasferire il credito di imposta a banca o intermediario finanziario, ricevendo subito un equivalente in liquidità. Entrambe le opzioni hanno regole tecniche e di tempistica strette: conviene chiarire la fattibilità con il fornitore prima di firmare l'incarico.

Domande frequenti sul bonus condizionatore

Sì, ma sempre nei limiti dei tetti di spesa previsti dal regime (50% o 65%) e a condizione che l'intervento rientri in una pratica unitaria. Se installi tre split in tre stanze, sono tre interventi che concorrono al tetto unico di spesa, non tre detrazioni separate.

Sì, ma solo per chi sostiene la spesa. Se l'inquilino paga l'intervento, è lui a maturare il diritto alla detrazione, non il proprietario. Serve l'autorizzazione scritta del proprietario all'intervento, conservata insieme agli altri documenti per i controlli successivi.

No, sul medesimo intervento non puoi cumulare più detrazioni. Devi scegliere se applicare il 50% del bonus ristrutturazione o il 65% dell'ecobonus, non entrambi. Se l'intervento prevede sia il condizionatore sia altri lavori (ad esempio, rifacimento dell'impianto elettrico), puoi ripartire la spesa tra interventi diversi con regimi diversi.

Sì, per legge. L'installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto secondo il D.M. 37/2008. Senza dichiarazione di conformità, l'intervento non è valido per i bonus edilizi né per la sicurezza dell'impianto in caso di controlli successivi.

Sì, purché il fornitore emetta fattura regolare con descrizione dell'intervento (apparecchio + installazione, se inclusa) e accetti il bonifico parlante come forma di pagamento. Molti grandi e-commerce supportano il bonifico parlante, ma è bene verificare prima dell'ordine. Il pagamento con carta di credito o PayPal non è valido per i bonus edilizi.

Con la detrazione in dichiarazione, la prima quota da 1/10 dell'importo recuperabile arriva con il modello 730 o Unico dell'anno successivo all'intervento. Le altre nove quote nei nove anni a seguire. Lo sconto in fattura è invece immediato, ma riduce solo il prezzo finale dell'intervento.