Le due aliquote IVA sulle utenze elettriche

Sull'energia elettrica si applica una delle due aliquote IVA previste dalla normativa: il 10% per gli usi agevolati e il 22% per gli usi ordinari. La distinzione è regolata dal DPR 633/1972, articolo 33, e dalla relativa Tabella A. Il regime non è una scelta del fornitore: dipende dalla tipologia di cliente e dal codice ATECO dell'attività.

Aliquote IVA applicabili alle utenze elettriche
Tipologia cliente Aliquota IVA Note
Domestico residente 10% Applicata automaticamente
Domestico non residente 22% Seconda casa, immobile non occupato come abitazione principale
Partita IVA con ATECO agevolato 10% Da richiedere con dichiarazione al fornitore
Partita IVA con ATECO ordinario 22% Aliquota standard per la maggior parte delle attività
Condominio non residenziale 22% Aliquota ordinaria su parti comuni non abitative

Le aliquote sono stabilite dalla normativa fiscale nazionale e non cambiano tra fornitori del mercato libero.

I codici ATECO con IVA agevolata

Le categorie ATECO ammesse all'aliquota agevolata al 10% sono indicate nella Tabella A del DPR 633/1972 e nella sua giurisprudenza applicativa. Le principali sono:

  • Attività manifatturiere (Sezione C del codice ATECO): produzione industriale di beni;
  • Estrattive e minerarie (Sezione B): cave, miniere, attività estrattive;
  • Agricole, forestali, di pesca (Sezione A): aziende agricole, allevamenti, pescatori professionisti;
  • Trasporti di passeggeri o merci con caratteristiche specifiche;
  • Alcune attività di ricovero e cura: case di riposo, RSA, strutture sanitarie no profit.

Sono esclusi dall'agevolazione la maggior parte dei servizi (commercio al dettaglio, ristorazione, attività professionali, consulenze, servizi alla persona), per i quali si applica l'aliquota ordinaria al 22%.

Come richiedere l'IVA agevolata al fornitore

Per i clienti domestici residenti, l'IVA al 10% si applica automaticamente alla firma del contratto: l'indicazione della residenza fiscale è sufficiente. Per le partite IVA invece serve una richiesta esplicita, da formalizzare con apposita dichiarazione.

  1. scarica il modulo di dichiarazione IVA agevolata dal sito del fornitore o richiedilo al servizio clienti;
  2. compila il modulo indicando codice ATECO dell'attività, partita IVA, dati del legale rappresentante;
  3. allega visura camerale aggiornata e copia del documento d'identità;
  4. firma il modulo a mano o con firma digitale certificata;
  5. invia la documentazione al fornitore via PEC, sportello, area clienti web o raccomandata.

Il fornitore verifica i requisiti entro pochi giorni lavorativi e applica l'aliquota agevolata dal ciclo di fatturazione successivo. La rettifica non è retroattiva: bollette emesse prima della richiesta restano con IVA al 22%, salvo casi eccezionali.

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IVA agevolata sul gas: regola diversa

Per il gas naturale la struttura IVA è più articolata e segue una logica progressiva, non binaria come per la luce. Sui primi 480 metri cubi annui di consumo domestico residenziale si applica l'aliquota agevolata al 10%, sulla parte eccedente l'aliquota ordinaria al 22%. La progressione si calcola sul consumo annuale storico dell'utenza, indicato in bolletta.

Per le utenze business l'aliquota sul gas dipende dal codice ATECO, sulla stessa logica delle utenze elettriche. Le aziende manifatturiere e agricole con codici ATECO ammessi pagano IVA al 10% sul gas senza progressione, indipendentemente dal volume consumato.

Domande frequenti sull'IVA agevolata

Sì, se non hai la residenza fiscale registrata in quella casa. L'aliquota agevolata al 10% sulle utenze domestiche è strettamente legata alla residenza anagrafica, che è una sola per persona. Sulle seconde case si paga IVA al 22% indipendentemente dall'uso reale dell'immobile.

In linea generale no: la rettifica si applica dalle bollette successive alla richiesta. Eccezioni esistono solo in casi specifici di errore del fornitore o di mancata applicazione dovuta a malfunzionamento del sistema, con tempi e procedure standardizzate da ARERA.

Sì. L'IVA è un'imposta statale: ogni fornitore è obbligato per legge a applicare le aliquote previste dalla normativa, senza margini di discrezionalità. Cambia solo la velocità di processing della richiesta di IVA agevolata, ma il risultato finale è identico tra fornitori.

Devi comunicare la variazione al fornitore con apposita dichiarazione: se il nuovo ATECO non è agevolato, l'aliquota tornerà al 22% dal ciclo successivo. Mancare di comunicarlo significa esporsi a un recupero retroattivo dell'imposta non versata, con sanzioni e interessi a carico del cliente.

Dipende dalla destinazione d'uso. Le utenze di parti comuni condominiali residenziali (cortile, vano scale, illuminazione esterna di un edificio abitato) godono dell'IVA al 10%. Le utenze di condomini non residenziali o miste con destinazione prevalente non abitativa pagano IVA al 22%. La distinzione si fa in base alla destinazione catastale dell'edificio.

Le associazioni iscritte al RUNTS (ODV, APS), le ONLUS, le fondazioni con riconoscimento legale e le cooperative sociali hanno diritto all'IVA agevolata al 10%. La pratica si avvia con la stessa dichiarazione delle partite IVA, allegando il certificato di iscrizione al registro pertinente. Vedi la guida dedicata.