Le due aliquote IVA sulle utenze elettriche
Sull'energia elettrica si applica una delle due aliquote IVA previste dalla normativa: il 10% per gli usi agevolati e il 22% per gli usi ordinari. La distinzione è regolata dal DPR 633/1972, articolo 33, e dalla relativa Tabella A. Il regime non è una scelta del fornitore: dipende dalla tipologia di cliente e dal codice ATECO dell'attività.
| Tipologia cliente | Aliquota IVA | Note |
|---|---|---|
| Domestico residente | 10% | Applicata automaticamente |
| Domestico non residente | 22% | Seconda casa, immobile non occupato come abitazione principale |
| Partita IVA con ATECO agevolato | 10% | Da richiedere con dichiarazione al fornitore |
| Partita IVA con ATECO ordinario | 22% | Aliquota standard per la maggior parte delle attività |
| Condominio non residenziale | 22% | Aliquota ordinaria su parti comuni non abitative |
Le aliquote sono stabilite dalla normativa fiscale nazionale e non cambiano tra fornitori del mercato libero.
I codici ATECO con IVA agevolata
Le categorie ATECO ammesse all'aliquota agevolata al 10% sono indicate nella Tabella A del DPR 633/1972 e nella sua giurisprudenza applicativa. Le principali sono:
- Attività manifatturiere (Sezione C del codice ATECO): produzione industriale di beni;
- Estrattive e minerarie (Sezione B): cave, miniere, attività estrattive;
- Agricole, forestali, di pesca (Sezione A): aziende agricole, allevamenti, pescatori professionisti;
- Trasporti di passeggeri o merci con caratteristiche specifiche;
- Alcune attività di ricovero e cura: case di riposo, RSA, strutture sanitarie no profit.
Sono esclusi dall'agevolazione la maggior parte dei servizi (commercio al dettaglio, ristorazione, attività professionali, consulenze, servizi alla persona), per i quali si applica l'aliquota ordinaria al 22%.
Come richiedere l'IVA agevolata al fornitore
Per i clienti domestici residenti, l'IVA al 10% si applica automaticamente alla firma del contratto: l'indicazione della residenza fiscale è sufficiente. Per le partite IVA invece serve una richiesta esplicita, da formalizzare con apposita dichiarazione.
- scarica il modulo di dichiarazione IVA agevolata dal sito del fornitore o richiedilo al servizio clienti;
- compila il modulo indicando codice ATECO dell'attività, partita IVA, dati del legale rappresentante;
- allega visura camerale aggiornata e copia del documento d'identità;
- firma il modulo a mano o con firma digitale certificata;
- invia la documentazione al fornitore via PEC, sportello, area clienti web o raccomandata.
Il fornitore verifica i requisiti entro pochi giorni lavorativi e applica l'aliquota agevolata dal ciclo di fatturazione successivo. La rettifica non è retroattiva: bollette emesse prima della richiesta restano con IVA al 22%, salvo casi eccezionali.
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IVA agevolata sul gas: regola diversa
Per il gas naturale la struttura IVA è più articolata e segue una logica progressiva, non binaria come per la luce. Sui primi 480 metri cubi annui di consumo domestico residenziale si applica l'aliquota agevolata al 10%, sulla parte eccedente l'aliquota ordinaria al 22%. La progressione si calcola sul consumo annuale storico dell'utenza, indicato in bolletta.
Per le utenze business l'aliquota sul gas dipende dal codice ATECO, sulla stessa logica delle utenze elettriche. Le aziende manifatturiere e agricole con codici ATECO ammessi pagano IVA al 10% sul gas senza progressione, indipendentemente dal volume consumato.