Le tappe della transizione

La transizione è stata progettata su tre tappe successive, con date stabilite dal legislatore e poi confermate da decreti attuativi.

Tappe della fine del mercato tutelato
Data Cosa è successo
1 gen 2024 Fine del mercato tutelato gas per i non vulnerabili
1 lug 2024 Fine del mercato tutelato luce, avvio del servizio a tutele graduali
31 mar 2027 Fine prevista del servizio a tutele graduali sulla luce

Per i clienti vulnerabili il regime di tutela è proseguito senza interruzioni nella forma del servizio di vulnerabilità.

Chi è finito dove

I clienti del mercato tutelato sono stati ripartiti in base a due variabili: vulnerabilità e tipo di fornitura. Le combinazioni sono quattro.

Esito del passaggio per ciascuna categoria di cliente
Tipologia Esito sul GAS Esito sulla LUCE
Vulnerabile Servizio di vulnerabilità (tutela permanente) Servizio di vulnerabilità (tutela permanente)
Non vulnerabile, già scelto mercato libero Mercato libero (nessun cambio) Mercato libero (nessun cambio)
Non vulnerabile, non aveva scelto Mercato libero, fornitore precedente Servizio a tutele graduali fino al 2027

L'assegnazione è stata gestita centralmente da Acquirente Unico, senza azione del cliente. Le bollette successive alle date di cambio mostrano il nuovo regime nell'intestazione.

Cosa puoi fare oggi

Indipendentemente da dove ti trovi adesso, puoi sempre scegliere un'offerta del mercato libero. Il cambio è gratuito, gestito dal nuovo fornitore al posto tuo, e si chiude in circa 30 giorni senza interruzioni.

Le tre opzioni principali sono.

  • Restare nel regime attuale: vale per chi è ben servito dalle condizioni in essere o vuole evitare cambiamenti. Per gli STG ricorda la scadenza 2027;
  • Cambiare offerta restando con il fornitore attuale: utile se sei soddisfatto del servizio ma vuoi una struttura tariffaria più conveniente;
  • Cambiare completamente fornitore: per ottenere le condizioni più aggressive del mercato libero, soprattutto offerte a prezzo bloccato.

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Errori frequenti dopo il passaggio

Nei mesi successivi alla fine del tutelato si sono registrati alcuni errori sistematici di transizione, su cui conviene fare attenzione.

  • Doppia fatturazione: il vecchio fornitore tutela emette ancora bollette dopo la data di cambio. Se capita, è un errore amministrativo: contatta entrambi i fornitori per chiarire;
  • Bonus sociale non trasferito: se la DSU è in regola, il bonus segue il cliente automaticamente. Se non appare in bolletta dopo 2-3 cicli, segnala al CAF o al fornitore;
  • Status di vulnerabilità non riconosciuto: se sei diventato vulnerabile (es. compiuto 75 anni) ma sei stato comunque assegnato al STG, presenta autocertificazione al fornitore per passare al servizio di vulnerabilità;
  • Telefonate ingannevoli: dopo il passaggio sono frequenti chiamate da operatori che millantano cambi obbligatori. Diffida sempre: nessun fornitore può attivarti un contratto senza il tuo consenso scritto.

Domande frequenti sulla fine del tutelato

No, il passaggio è avvenuto automaticamente nelle date previste, gestito da Acquirente Unico e dai fornitori. L'unica azione che devi fare è verificare in bolletta che il regime applicato sia corretto: mercato libero o servizio a tutele graduali per i non vulnerabili, servizio di vulnerabilità per i vulnerabili.

Dipende. Se sei nel servizio a tutele graduali, conviene confrontare con le offerte del mercato libero: spesso quelle a prezzo bloccato 24 mesi (linee come Quick Web di Iren o Move di Enel) battono il STG sul cliente domestico medio. Se sei già nel mercato libero da prima della transizione, verifica se la tua offerta è ancora competitiva: il catalogo evolve velocemente.

Variabili. Sul mercato libero esistono offerte più convenienti del vecchio tutelato (specie le indicizzate al PUN con spread bassi) e offerte meno convenienti. È il senso della concorrenza: le offerte più aggressive premiano i clienti che fanno il confronto. Un'offerta presa a caso non garantisce risparmio.

Restano in capo al cliente. Le bollette emesse fino alla data del passaggio sono da pagare al vecchio fornitore tutela secondo i tempi standard. Se non sono state pagate, valgono i 2 anni di prescrizione per i conguagli e le procedure ordinarie di sollecito e rateizzazione.

Sì, in tutti i regimi. Il bonus sociale è un istituto di legge che si applica al cliente, non al fornitore o al regime tariffario. Se hai diritto al bonus, continua ad applicarsi anche dopo il passaggio al mercato libero o al STG, automaticamente attraverso la DSU.

Solo se sei vulnerabile. Per i non vulnerabili la via di ritorno in tutela è chiusa. Per i vulnerabili che fossero finiti per errore nel STG, c'è la procedura di passaggio al servizio di vulnerabilità con autocertificazione.