Come si ripartisce la spesa condominiale
Le spese delle parti comuni (luce scale, ascensore, citofono, automazione cancello) si ripartiscono tra i condomini secondo l'articolo 1123 del Codice Civile. La regola generale è la ripartizione per millesimi di proprietà: ogni condomino paga la quota proporzionale al valore millesimale della propria unità abitativa rispetto al totale dell'edificio.
In alcune situazioni la ripartizione può essere diversa.
| Tipologia spesa | Criterio standard |
|---|---|
| Luce scale e illuminazione generale | Millesimi di proprietà |
| Ascensore (consumi e manutenzione) | Metà millesimi proprietà + metà piani d'uso |
| Citofono e automazione cancello | Millesimi di proprietà o quote uguali |
| Pulizia scale (energia per aspirapolvere) | Millesimi di proprietà |
Il regolamento condominiale può prevedere criteri di ripartizione diversi, se approvato all'unanimità dai condomini.
Il ruolo dell'amministratore
L'amministratore di condominio è l'intestatario formale della bolletta luce delle parti comuni. Riceve la bolletta dal fornitore, la paga con i fondi del condominio e la ripartisce nella rendicontazione annuale ai condomini.
I doveri principali dell'amministratore in tema bolletta luce condominiale.
- Controllo della bolletta prima del pagamento: verifica importi, consumi, eventuali anomalie;
- Pagamento entro la scadenza per evitare interessi di mora;
- Ripartizione nei conteggi annuali del condominio, secondo i criteri previsti dal regolamento;
- Contestazione al fornitore in caso di anomalie, per conto del condominio.
I singoli condomini non possono pagare direttamente al fornitore la "loro quota" della bolletta condominiale: il pagamento passa sempre per l'amministratore.
Come contestare una ripartizione errata
Se ritieni che la quota di luce scale che paghi non sia coerente con i criteri previsti dal regolamento condominiale, hai due strade.
- Reclamo all'amministratore: scritto, con riferimento ai criteri di ripartizione del regolamento condominiale e al conteggio applicato. L'amministratore deve rispondere entro tempi ragionevoli (di norma 30 giorni);
- Questione in assemblea: se l'amministratore non risolve, puoi sollevare la questione nella prossima assemblea condominiale, chiedendo la revisione dei criteri di ripartizione;
- Vie giudiziarie: per controversie su somme significative non risolte in via interna, è possibile rivolgersi al giudice di pace o al tribunale, in base al valore della controversia.
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