Bolletta Luce Scale Condominio: valgono le Tabelle Millesimali?

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Ascensore, scale, cortile, etc. Come dividere la spesa condominiale delle bollette che riguardano le parti comuni? In questo articolo analizziamo i criteri che si utilizzano nei condomini per gestire il pagamento delle utenze: tabelle millesimali, consumo reale o stimato?

Chi abita in condominio, oltre a ricevere le bollette di luce e gas del proprio appartamento, deve farsi carico anche di una quota delle spese relative alle cosiddette parti comuni. Oggi approfondiamo l'argomento e scopriamo quali sono i criteri con cui questi oneri vengono ripartiti tra i condomini. 

Quali sono le spese condominiali e chi le paga?

Un condominio è un edificio composto da più unità immobiliari, cioè da più appartamenti, e dalle parti comuni, cioè quegli spazi il cui uso è condiviso tra i vari abitanti. Mentre i consumi dei singoli appartamenti sono di responsabilità dei proprietari, quelli relativi alle parti comuni riguardano tutto lo stabile e prendono appunto il nome di spese condominiali. La legge definisce che tutti i condomini devono partecipare alle spese condominiali, che sono suddivise in due tipologie: 

  • Spese per la conservazione: tutti i costi che riguardano manutenzione e ripristino affinché l'edificio sia sempre in buono stato Ad esempio tinteggiatura della facciata, sostituzione coppi del tetto, manutenzione dell'ascensore, etc.
  • Spese per il godimento: tutti i costi collegati all'uso dell'edificio e delle sue prestazioni. Ad esempio il consumo di acqua, il servizio di portineria, la pulizia delle scale, l'energia elettrica per l'ascensore o per l'illuminazione, etc.

Parti comuni e tabelle millesimali

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Luce condominio: a chi spetta pagarla?

Il Condominio è disciplinato dal Codice Civile Italiano, che definisce come parti comuni gli spazi necessari all’uso comune e funzionali ai servizi in comune, suddividendole in 3 categorie: 

  1. struttura dell’edificio: fondamento, tetto, scale, suolo, etc. 
  2. locali adibiti ai servizi in comune: portineria, lavanderia, giardino, etc. 
  3. le opere destinate all’uso comune: impianti quali ascensore, pozzo, caldaia condominiale, citofono, etc.

Come criterio di ripartizione delle spese tra condomini si utilizzano le tabelle millesimali, che possono essere basate sui millesimi di proprietà o anche su una ripartizione riferita all'uso reale, con una tabella millesimale dedicata. Quando si tratta della fornitura di energia elettrica, in particolare per la luce delle scale, la suddivisione si effettua sulla base dei millesimi di proprietà: a ciascun condominio spetta il pagamento di una quota della bolletta della luce uguale alla quota di proprietà nel condominio (rapporto fra il valore di ciascuna unità e il valore dell'intero edificio, fatto uguale a mille). 

Esempio di ripartizione della luce scale secondo tabelle millesimali
Condomino Millesimi Spese luce
Mario Rossi 500 1000 euro
Paolo Bianchi 250 500 euro
Claudio Verdi 250 500 euro
TOTALE 1000 2000 euro

Tuttavia la legge non vieta di usare un criterio diverso, sempre che i condomini lo stabiliscano all'unanimità deliberandolo in assemblea di condominio. Ad esempio si può definire una suddivisione più aderente ai consumi reali, basata sul numero di inquilini residenti negli appartamenti piuttosto che sui millesimi.

In caso di affitto o compravendita

Tutti i condomini sono tenuti a pagare le spese condominiali, salvo in casi particolari in cui vengano esonerati con consenso di tutti i comproprietari. Quando l'appartamento è in affitto si è soliti suddividere le spese tra locatore (proprietario) e conduttore (inquilino) con questo criterio: 

  1. Spese di gestione straordinaria: relative agli interventi di conservazione dell'edificio. Sono generalmente a carico del locatore.
  2. Spese di gestione ordinaria: relative all'uso dell'edificio e delle sue parti comuni. Sono a carico del conduttore.

La bolletta della luce delle scale quindi sarebbe a carico dell'inquilino. Tuttavia spesso nel contratto di affitto si definisce un forfait mensile del canone di locazione attribuito alle spese ordinarie, che serve al proprietario a coprire il costo medio stimato delle spese legate all'uso del condominio. Gli interventi di conservazione invece sono a carico del locatore, sia per quanto riguarda il condominio che l'appartamento stesso. In caso di compravendita le spese ordinarie sono sempre a carico di colui che è proprietario nel momento dell'uso, mentre quelle straordinarie a pagare è chi è proprietario nel momento della deliberazione.  

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