Cos'è il diritto di ripensamento
Il diritto di ripensamento è uno strumento di tutela previsto dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005, articolo 52 e seguenti) e applicato anche al settore energetico da ARERA. Garantisce al cliente la possibilità di sciogliere unilateralmente il contratto entro un periodo di "ripensamento" di 14 giorni di calendario dalla firma, senza dover fornire motivazioni e senza penali a carico.
È pensato per equilibrare il potere contrattuale tra cliente e fornitore, soprattutto nelle situazioni in cui la firma avviene in contesti potenzialmente non perfettamente informati (porta a porta, telemarketing, web). Si applica a tutti i fornitori autorizzati del mercato libero italiano: Enel, Eni, Iren, Edison, Sorgenia, A2A e gli altri.
Quando si applica e quando no
Le regole variano in base al canale di sottoscrizione del contratto.
| Canale di firma | Diritto di ripensamento |
|---|---|
| Online (sito fornitore, area clienti) | Sì, 14 giorni |
| Telefono | Sì, 14 giorni |
| Porta a porta | Sì, 14 giorni |
| Sportello fisico del fornitore | Regole più ristrette: verifica il contratto specifico |
Il diritto di ripensamento "pieno" (14 giorni incondizionati) si applica ai contratti a distanza. Per i contratti firmati di persona presso lo sportello commerciale del fornitore, le regole possono essere più stringenti.
Come si esercita il ripensamento
L'esercizio del ripensamento è una procedura formale che richiede di seguire alcuni passaggi precisi. Le condizioni sono semplici, ma la forma scritta è obbligatoria.
- compila il modulo di ripensamento standard, scaricabile dal sito del fornitore o ricreabile su carta libera con dati identificativi del contratto;
- indica chiaramente la volontà di ripensamento (non serve motivare) e i riferimenti del contratto (numero, data di firma);
- firma il modulo;
- invia il modulo al fornitore tramite uno dei canali tracciati: PEC, raccomandata A/R, area clienti web (se disponibile), oppure consegna allo sportello con ricevuta firmata;
- conserva copia di tutto: serve se il fornitore contesta la tempestività della comunicazione.
Il ripensamento è efficace dalla data di spedizione del modulo, non dalla data di ricezione del fornitore. Quindi anche un modulo inviato l'ultimo giorno utile è valido, purché provi la data di spedizione (timbro postale, ricevuta PEC).
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Cosa succede dopo il ripensamento
Una volta esercitato il ripensamento, il contratto si considera mai stipulato: è come se non lo avessi mai firmato. Non vengono applicate penali, non si pagano costi di pratica, non ci sono conseguenze sul tuo rapporto con il fornitore precedente.
Se nel frattempo il fornitore aveva già attivato lo switching, riceverai una comunicazione di annullamento. Il rapporto con il vecchio fornitore resta in vigore senza interruzioni. La pratica si chiude nell'arco di 2-3 settimane dall'invio del modulo.
Se per errore il fornitore aveva già emesso una bolletta nel periodo di ripensamento, viene annullata o stornata. Eventuali addebiti già effettuati vengono rimborsati al cliente entro 14 giorni.