Corrispettivo Morosità Energia (Cmor)

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Perché bisogna pagare il corrispettivo Cmor? Cos'è e perché arriva? A cosa serve? Quando si può non pagare o contestare? Leggiamo qui le risposte.

Cos'è il Corrispettivo Cmor, Perché Arriva e A Che Serve?

Il Corrispettivo Morosità (detto Cmor) è un indennizzo che viene inserito in bolletta dal gestore attuale di energia, sotto esplicita richiesta del precedente gestore che deve ancora ricevere il pagamento di alcune fatture facenti riferimento agli ultimi 3 mesi di erogazione del servizio offerto di luce e/o gas.

Il nuovo fornitore non sa chi è il vecchio fornitore (che sia Enel, Eni, Edison, Sorgenia, Iren, Hera, Vivigas, Iberdrola, Acea, A2A) che ha richiesto l'applicazione del Cmor e nemmeno l'importo da dover saldare.

Il Cmor serve a equilibrare precedenti fatture con il vecchio fornitore, dunque arriva perché il cliente che ha cambiato gestore ha degli arretrati da dover pagare al precedente. Tale corrispettivo non arriva, quindi, a chiunque ma solo a chi risulta essere moroso. Chi ha tutte le bollette e i pagamenti in regola non riceverà e non troverà tale voce sulla fattura.

Con il Cmor il nuovo gestore può sospendere la fornitura di luce e/o gas se il cliente non provvede al saldo dei pagamenti sospesi con il vecchio fornitore. Il Corrispettivo Morosità ha così permesso di cancellare eventuali scorrettezze da parte dei clienti che, cambiando fornitore, non avrebbero più avuto a che fare con il vecchio fornitore al quale dovevano il saldo di una o più fatture.

Chi sono i soggetti che interagiscono con il Cmor?

Per capire meglio i passaggi di attribuzione del Cmor definiamo i soggetti protagonisti di queste transazioni, così come presentati dall'Autorità:

  1. Trader Uscente (TU): il fornitore con cui il cliente finale ha contratto la morosità non saldata al momento del cambio gestore;
  2. Trader Entrante (TE): il fornitore verso cui il cliente finale sta passando le proprie forniture in cui è presente la morosità;
  3. Acquirente Unico (AU): l'ente garante dell'approvvigionamento energetico per le fornitore domestiche di luce e gas.

In quali casi e quando viene attivato il Cmor?

Il sistema di indennizzo tramite Cmor può però essere attivato solo se vengono rispettate determinate condizioni:

  • Per la luce, la fornitura è alimentata in bassa o media tensione;
  • Per il gas, la fornitura rientra in una delle seguenti categorie: cliente domestico, condominio con uso domestico con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno, usi diversi con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
  • La fornitura non è più servita dal TU da almeno 6 mesi, ma da non più di 12 mesi;
  • Il credito del TU non riguarda corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamenti del contatore;
  • Il cliente finale è stato costituito in mora e informato dell’eventuale applicazione dell’indennizzo;
  • Il valore dell’indennizzo, che viene calcolato in funzione del credito rimasto insoluto negli ultimi mesi serviti dal venditore, deve essere uguale o superiore a 10€.

Ricorda:Il pagamento del Cmor nella fattura del TE non libera il cliente dagli obblighi verso il TU. Dovrai quindi saldare anche l’eventuale morosità residua che eccede l’ammontare del corrispettivo del TE.

Come non Pagare e Contestare il Cmor

Per non pagare il Cmor o per contestarlo, bisogna avere a disposizione eventuali vecchie fatture. Come anticipato in precedenza, se ti trovi davanti a una bolletta con la voce Cmor, la prima cosa da fare è andare a controllare le vecchie fatture luce o gas per vedere se non sono effettivamente allineate e in regola.

Se così fosse allora potrai decidere di procedere con la contestazione attraverso un reclamo scritto verso il TU, dopo gli opportuni contatti di verifica con il TU stesso e anche tramite lo Sportello del Consumatore. Tale reclamo può essere sotto forma di:

  • Raccomandata A/R
  • Fax

Il gestore ha poi 40 giorni di tempo dall'invio per rispondere al reclamo. Nel caso in cui non dovesse arrivare alcuna risposta dal fornitore, bisognerà rivolgersi all'ARERA.

Ricorda, infine, che un gestore può sollecitare al pagamento ma non può farlo attraverso minacce di alcun tipo (ad esempio la sospensione della fornitura della luce o del gas). In tal caso è opportuno che il cliente si rivolga alle autorità competenti in materia come l'Associazione dei Consumatori.

A chi inoltrare il reclamo per Cmor?Nel caso in cui ritieni di aver ricevuto erroneamente il Cmor, o che questi abbia l'importo sbagliato, dovrai inoltrare il reclamo nei confronti del Trader Uscente (TU), e non verso il nuovo fornitore (TE). Il TE, difatti, è obbligato dall'Autorità a fatturare il Cmor segnalatogli.

Nel caso in cui durante l'atto di registrazione del Cmor presso l'AU, il cliente finale abbia già saldato la cifra di riferimento, sarà compito del TU procedere all'annullamento o all'eventuale rimborso del valore, nelle seguenti modalità:

  • In caso di avvenuta erogazione della Cmor al TU, il gestore rimborserà il corrispettivo al cliente finale secondo i tempi e le modalità previsti;
  • In caso di mancata erogazione della Cmor al TU, il TE, se già applicato, stornerà il corrispettivo al cliente finale nella prima bolletta utile. Nel caso in cui non lo avesse ancora applicato, invece, non accrediterà al cliente finale alcun corrispettivo in bolletta.

Come Sapere il Valore del Cmor?

L’addebito del corrispettivo Cmor è inserito nella bolletta emessa dal venditore entrante (TE) nel riquadro denominato Dettaglio Fiscale.

Se hai difficoltà a reperire questo valore, per sapere a quanto corrisponde l'importo del corrispettivo Cmor puoi compilare un modulo apposito che trovi sul sito dello Sportello per il Consumatore (scarica qui il modulo). Il passo successivo è inviare tale modulo completo attraverso uno dei seguenti canali:

  • e-mail: [email protected]
  • fax: 800.185.025
  • posta: Sportello Per Il Consumatore di Energia, via Guidubaldo del Monte 45 (00197), Roma

Se vuoi ricevere ulteriore assistenza chiama il numero verde:

  • 800.166.654 (dal lunedì al venerdì 8:00 - 18:00 esclusi i giorni festivi).

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