ARERA Conciliazione: Come Funziona e Come Richiederla?

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La conciliazione è un metodo per evitare di fare causa immediatamente al tuo fornitore di luce e gas per errori di fatturazioni, contratti non richiesti o altro. Con la conciliazione provi a risolvere la controversia senza incorrere alla vie legali, si cerca cioè un accordo con il gestore. Per legge, dal 2017, prima di poter far causa al fornitore è obbligatorio provare a risolvere la controversia tramite conciliazione o attraverso l'ausilio dell'Autorità (ARERA).

Come Richiedere la Conciliazione al Fornitore?

conciliazione arera online

Puoi richiedere la conciliazione al tuo fornitore di luce e gas quando hai ricevuto in bolletta degli importi più alti e inspiegabili, quando ti viene attivato un contratto non richiesto o quando ricevi conguagli non dovuti. Per richiedere la conciliazione dovrai prima di tutto inviare un reclamo al fornitore in modo tale da avvisarlo dell'eventuale errore che ha commesso. Nel caso in cui non riceverai nessuna risposta dall'operatore, potrai allora richiedere la conciliazione e avviare la procedura (nata per la tutela del consumatore).

Anche in questo caso, se il gestore non dovesse rispondere anche a tale richiesta potrai finalmente rivolgerti all'ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente). 

Dunque si tratta di 3 passaggi obbligatori da eseguire prima di potersi rivolgere a un legale. I vari step vanno rispettati e non si può passare a quello successivo se non si è fatto ricorso prima a quello precedente (ad esempio non puoi rivolgerti direttamente all'Autorità se non hai prima provato con un reclamo).

Ricorda Il fornitore è tenuto a prendere atto delle tue richieste e di rispondere al tuo iniziale reclamo.

L’operatore luce e gas è anche tenuto a spiegare eventuali errori o a giustificare eventuali fatturazioni in bolletta inattese. Se ricevi una risposta soddisfacente a quel punto potrai procedere con la conciliazione.

Come Richiedere la Conciliazione all'Autorità?

Nel paragrafo precedente abbiamo spiegato come fare per richiedere la conciliazione al tuo fornitore. All'Autorità, invece, potrai ricorrere in un secondo momento solo in caso di mancata risposta del gestore. Per fare la richiesta di conciliazione all'ARERA dovrai presentare un modulo online (può essere fatta SOLO online). Il reclamo è gratuito e potrai compilare il modulo sul sito ARERA una volta iscritto all’area riservata. I documenti obbligatori da dover presentare sono:

  • Copia di un documento d'identità valido
  • Copia della richiesta di rettifica di fatturazione inviato al gestore
  • Dichiarazioni del cliente o del delegato
  • Copia del documento d'identità valido del delegato (se necessario)
  • Copia della delega affidata al delegato (se necessario)
  • Risposta del gestore (se avuta)
  • Risposta dello Sportello del consumatore (se avuta)
  • Ricevuta di presentazione della richiesta di rettifica
  • Ulteriori allegati utili, relativi alla controversia (se presenti).

Il fornitore non ha l’obbligo di rispondere alla conciliazione spontanea che presenterai e potrà far valere le sue ragioni in caso non vi sia stato un punto d’incontro al momento del reclamo.

Chi Può Richiedere la Conciliazione?

Come detto più volte in questa guida, la conciliazione può essere richiesta da tutti i clienti domestici per tutte le utenze, sia luce, gas che Dual, e da alcune altre categorie di utenti. Dunque non tutti i clienti finali possono richiedere la conciliazione. Nel dettaglio la conciliazione può essere richiesta da:

  • Tutti i clienti domestici luce e gas
  • I clienti non domestici luce connessi in bassa tensione con meno di 50 dipendenti con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro
  • Il condominio a uso domestico con consumi gas inferiori a 200.000 mc all'anno
  • I clienti non domestici con consumi gas inferiori a 50.000 mc all'anno.

Quando Richiedere la Conciliazione ARERA?

I casi in cui è possibile richiedere la conciliazione ARERA sono più di uno:

  1. Il fornitore non prende parte alla tua richiesta di conciliazione
  2. Non ti sei ancora rivolto alle autorità giudiziarie per risolvere la controversia
  3. La richiesta non ha a che fare con motivi legati a recupero crediti, profili tributari o fiscali.

Il procedimento dovrà svolgersi entro 120 giorni dalla prima richiesta e si dovrà attendere la decisione del Collegio dell'Autorità che avrà il compito di fissare i termini entro cui le parti sono tenute ad adeguarsi, altrimenti verranno sanzionate.

L'ARERA ha il potere di condannare il fornitore e obbligarlo a rimborsare eventualmente il cliente finale se si è ritrovato a pagare importi non dovuti o non previsti da contratto.

Puoi richiedere la conciliazione all’Autorità solamente in seguito al reclamo e solamente dopo che sono passati 50 giorni dal primo reclamo e non si è ricevuta risposta dal fornitore (sempre, però, entro i 12 mesi successivi al reclamo stesso).
Se, invece, il gestore ha risposto ma non sei contento allora puoi inviare immediatamente la richiesta di conciliazione senza attendere i 50 giorni (ma entro 6 mesi dalla risposta ricevuta).

Quando Non Può Essere Richiesta?

La conciliazione non può essere richiesta quando ci si trova di fronte a più richieste per la stessa controversia, vale a dire:

  • Risulta già avviato o addirittura concluso un reclamo di fronte all'autorità giudiziaria 
  • Risulta già avviato, in corso o concluso un altro reclamo di risoluzione alternativa
  • Risulta già avviato, in corso o concluso un reclamo presso lo Sportello del Consumatore, a meno che nella risposta lo Sportello, non suggerisca di tentare la risoluzione attraverso altre procedure.

Tempistiche per la Chiusura della Conciliazione

Entro 90 giorni dalla richiesta avrai una risposta se tutta la documentazione risulterà presentata in maniera corretta e adeguata. Puoi anche richiedere un prolungamento di altri 30 giorni se necessario. Al termine di tali scadenze saprai se la tua conciliazione ha avuto buon esito oppure no. Nel primo caso vorrà dire che è stato trovato un accordo tra le parti per risolvere la controversia. In caso contrario ci sarà l’archiviazione della pratica.

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