Cos'è la Conciliazione ARERA

Il Servizio Conciliazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) gestito da ARERA tramite Acquirente Unico. Il principio è semplice: prima di rivolgersi al giudice, le parti (cliente e fornitore) provano a trovare un accordo davanti a un conciliatore neutrale nominato dall'autorità.

Le caratteristiche principali del servizio.

Caratteristiche del Servizio Conciliazione ARERA
Caratteristica Dettaglio
Costo per il cliente Gratuito
Modalità Telematica (online, no spostamenti)
Durata massima 90 giorni dalla presentazione della domanda
Valore dell'accordo Equivalente a sentenza giudiziaria
Effetto sulla prescrizione Sospende i termini durante la procedura

È la prima procedura obbligatoria di tentativo di conciliazione prima del ricorso al giudice civile per controversie energetiche.

Quando attivare la conciliazione

La conciliazione è accessibile a tutti i clienti domestici e a quelli business sotto certe soglie, dopo aver svolto un passaggio preliminare: il reclamo scritto al fornitore. Si attiva quando:

  • il fornitore non ha risposto al reclamo entro i tempi ARERA (40 giorni standard, 30 per importi anomali);
  • la risposta del fornitore non è soddisfacente e mantieni la contestazione;
  • la controversia è economicamente quantificabile (importi contestati, indennizzi richiesti, rimborsi).

Le situazioni più frequenti di ricorso alla conciliazione sono: bollette molto anomale non rettificate, indennizzi automatici dovuti ma non accreditati, contestazioni di morosità errate, problemi su CMOR e voltura, attivazioni non richieste.

Come si presenta la domanda

La procedura è interamente online e si avvia dal portale Servizio Conciliazione ARERA. I passaggi tipici.

  1. Accesso al portale conciliazione.arera.it con SPID o CIE;
  2. Compilazione della domanda con descrizione della controversia, importi contestati, allegati (copia reclamo originale, eventuale risposta del fornitore, bollette in contestazione);
  3. Trasmissione della domanda: il sistema notifica automaticamente al fornitore;
  4. Nomina del conciliatore da parte di ARERA entro pochi giorni;
  5. Incontri telematici: 1-2 sessioni online tra cliente, fornitore e conciliatore per discutere la posizione;
  6. Accordo o verbale di mancato accordo: entro 90 giorni dalla domanda.

Se le parti trovano un accordo, il verbale ha valore di titolo esecutivo: il fornitore è obbligato ad eseguire (rimborsi, rettifiche, indennizzi). Se l'accordo non si raggiunge, hai la strada aperta per il ricorso al giudice di pace o al tribunale, mantenendo i termini di prescrizione sospesi durante la procedura.

Hai una controversia con il fornitore?

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Servizio gratuito · Lun-Ven 8:30-20

Documenti necessari

Per la domanda di conciliazione ti serve.

  • SPID o CIE per l'accesso al portale;
  • Copia del reclamo inviato al fornitore (PEC, raccomandata o area clienti);
  • Eventuale risposta del fornitore al reclamo;
  • Copia delle bollette oggetto della controversia;
  • Qualsiasi documentazione probatoria utile (foto contatore, screenshot area clienti, registrazioni vocali, certificati).

Tutti i documenti vengono caricati in formato digitale sul portale. Non serve produrre originali cartacei: le scansioni e le PDF firmati digitalmente hanno pieno valore.

Domande frequenti sulla Conciliazione ARERA

È completamente gratuita per il cliente. Il sistema è finanziato attraverso il sistema ARERA e gestito da Acquirente Unico. Non sono previsti costi di iscrizione, spese di pratica, onorari del conciliatore: tutto è a carico del sistema regolato.

Sì, è anzi consigliato per chi non ha familiarità con la procedura. Le principali associazioni consumatori (Altroconsumo, Adoc, Adusbef, Federconsumatori, Unione Nazionale Consumatori) offrono assistenza nella conciliazione, di norma a costo contenuto o gratuita per i soci.

Il conciliatore redige un verbale di mancata partecipazione. Il fornitore è tenuto per regolamento a presentarsi: la mancata presentazione può comportare sanzioni nei suoi confronti da parte di ARERA. Per il cliente, il verbale di mancata partecipazione vale come tentativo di conciliazione esperito, che apre la strada al ricorso giudiziario.

Sì, ha valore di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 28/2010. Se il fornitore non esegue l'accordo, puoi rivolgerti direttamente all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione forzata, senza necessità di un nuovo giudizio.

I tempi massimi sono fissati a 90 giorni dalla domanda. Nella pratica, la maggior parte delle conciliazioni si chiude entro 60 giorni con accordo o con verbale di mancato accordo. I tempi possono essere ridotti se le parti collaborano dalle prime sessioni.

Sì, non c'è una soglia minima di valore. La conciliazione gratuita rende conveniente anche le controversie su importi modesti che altrimenti non giustificherebbero un giudizio civile. Per controversie sopra soglie minime (di norma 5.000-10.000 euro) la conciliazione è obbligatoria come passaggio preliminare al giudizio.