Chi può richiedere l'esenzione

Le categorie autorizzate per legge a richiedere l'esenzione dal canone Rai sono:

  • Chi non possiede alcun apparecchio televisivo, sotto autocertificazione di non possesso;
  • Over 75 anni con un reddito annuo non superiore a 8.000 €, considerati i redditi del coniuge convivente;
  • Titolari di utenza elettrica non residente (seconde case) intestata allo stesso titolare di un contratto residente;
  • Militari delle Forze Armate italiane e NATO stranieri, per gli apparecchi situati in luoghi di visione collettiva (ospedali militari, case dei soldati, sale convegno);
  • Diplomatici e consiglieri di Stati esteri i cui Paesi prevedono analoga esenzione per i diplomatici italiani;
  • Proprietari di imbarcazioni da diporto con televisore a bordo, non utilizzate per attività commerciali;
  • Rivenditori e riparatori di apparecchi televisivi, nell'esercizio regolare della propria attività professionale.

L'esenzione si richiede tramite modulo da inviare all'Agenzia delle Entrate. Non va richiesta al fornitore di energia elettrica: il canone non è di sua competenza.

Scadenze per presentare la domanda

Le scadenze per la presentazione della domanda di esenzione sono fissate dall'Agenzia delle Entrate e seguono lo schema annuale:

  • entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento per l'esonero annuale;
  • entro il 30 giugno per l'esonero relativo al secondo semestre (luglio-dicembre).

Le domande presentate fuori scadenza non sono prese in considerazione per il periodo richiesto. Chi ha già pagato le prime rate del canone e ottiene successivamente l'esenzione può richiedere il rimborso degli importi versati con apposito modulo.

Come inviare il modulo

Il modulo per l'esenzione si può scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate in formato PDF. L'invio può avvenire in tre modalità:

  • Online: compilando direttamente il modulo sul portale dell'Agenzia delle Entrate, con autenticazione SPID, CIE o CNS. È la modalità più rapida e dà conferma immediata della ricezione;
  • Raccomandata senza busta: il modulo compilato e firmato va spedito all'indirizzo:
    Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T., Sportello Abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121 Torino TO;
  • PEC: invio tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo indicato sul portale dell'Agenzia.

La domanda deve essere presentata dall'intestatario del contratto luce o, in caso di decesso, da un erede. Non può essere presentata da altri componenti del nucleo familiare, pena il rigetto.

Rimborso del canone già pagato

Chi ha versato il canone in modo non dovuto può richiedere il rimborso compilando un apposito modulo sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Le casistiche tipiche sono:

  • canone pagato pur non possedendo un apparecchio televisivo;
  • doppio addebito (canone su prima e seconda casa dello stesso intestatario);
  • età superiore a 75 anni con reddito sotto soglia, non comunicata in tempo.

Il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle Entrate tramite bonifico sul conto corrente indicato nel modulo o, in alternativa, accreditato nelle bollette luce successive a cura del fornitore.

Classifica costruita tra i fornitori partner di Selectra, ordinata per spesa annua stimata su un consumo medio domestico.

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Domande frequenti sull'esenzione

L'esenzione vale per più anni?

No. La domanda di esenzione vale solo per l'anno in cui è presentata. Va rinnovata ogni anno entro il 31 gennaio per essere valida sull'intero anno solare.

Cosa rischio se autocertifico il non possesso di TV ma in realtà ne ho una?

In caso di falsa dichiarazione si applicano sanzioni amministrative che vanno da 500 a 1.000 euro, oltre al pagamento integrale del canone arretrato. La verifica è effettuata dall'Agenzia delle Entrate tramite controlli a campione e segnalazioni.

Anche i monitor del PC e gli smartphone sono "apparecchi televisivi"?

No. Per la normativa attuale i computer e gli smartphone non rientrano nel concetto di apparecchio atto a ricevere radiodiffusioni televisive. Sono soggette al canone solo le TV tradizionali, i decoder e i televisori smart con sintonizzatore.

Mio padre è over 75 con pensione minima: ha diritto all'esenzione?

Sì, se il reddito annuo del nucleo (compreso il coniuge convivente) non supera 8.000 €. L'esenzione va comunque richiesta presentando il modulo all'Agenzia delle Entrate: non è automatica.